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Ludopatia Importante provvedimento del tribunale di Napoli


31 Gennaio 2023

La legge 3/2012, successivamente trasposta nel codice della crisi e della insolvenza, D. lgs. 83.2022, sulla scia delle precedenti esperienze europee, si è posta l’obiettivo di intervenire sul problema dell’ indebitamento eccessivo delle famiglie e delle imprese.

Scopo iniziale della legge era evitare, da parte dei consumatori e delle famiglie, oltre che degli imprenditori, il ricorso all’usura e all’indebitamento, consentendo una recupero sociale di chi si ritrovi indebitato.

La legge, però, ha subordinato per il consumatore la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa purché il giudice escluda che il consumatore “abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

In particolare, il codice della crisi e della insolvenza, all’art. 69, fa riferimento alla mala fede, alla colpa grave e al dolo come elementi che impediscano l’accesso alle procedure di ristrutturazione dei debiti per i privati e le famiglie.

Semplicisticamente, si parla di “meritevolezza” del debitore, quindi del consumatore, un concetto che rischia di apparire soggettivo e di dipendere dalle diverse convinzioni di natura etica di chi giudica e di diversificarsi a seconda dei tribunali, degli orientamenti e dei giudici.

Al fine di poter addivenire ad un giudizio circa la ragionevole prospettiva di adempimento e la colposità dell’indebitamento occorre, infatti, comprendere le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e, nel caso in cui, la causa ne sia la ludopatia, occorrerà,effettuare una serie di valutazioni differenti.

In primo luogo, quando ci si riferisce al gioco, occorre, preliminarmente, distinguere il gioco in generale dal gioco d’azzardo.

Operata tale specifica distinzione ed identificato come d’azzardo il gioco cui il soggetto ha fatto o sta facendo tutt’ora ricorso, occorre, in secondo luogo, distinguere due situazioni.

Occorre, in particolare, riconoscere quando il debitore sovraindebitato è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d’azzardo o se è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d’azzardo patologico,
inteso come un disturbo problematico persistente, che porta a disagio e compromissioni clinicamente significativi, in periodi di almeno 12 mesi.

Il giocatore, in questo caso:

  • ha bisogno di quantità crescenti di denaro;
  • è irrequieto;
  • non riesce a smettere di giocare;
  • ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d’azzardo;
  • è spesso preoccupato dal gioco d’azzardo;
  • spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio, dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un’altra volta per ritentare;
  • mette in pericolo beni, patrimoni, affetti, relazioni.

Le cause possono essere le più varie, ma, indubbiamente, concause dell’aumento del gioco di azzardo sono state l’aumento delle sale giochi e dei giochi on line, tramite
internet.

Ovviamente, la situazione patologica ha necessità di essere certificata tramite le aziende sanitarie locali e il ludopatico ha necessità di essere seguito da professionisti pubblici e specializzati, che possano certificare il suo stato.

Valutando, quindi, la ludopatia come patologia la giurisprudenza di merito ha ritenuto spesso meritevole il debitore sovraindebitato, salvo delle ipotesi residuali.

La natura patologica della ludopatia determina in capo al consumatore l’assenza di colpa nella causazione dell’indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento, purché, il sobraindebitato, pur dando luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulti avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di della ludopatia, che abbia affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure.

In un caso, addirittura, contestuale all’omologa del piano, è stata prevista l’apertura di un’amministrazione di sostegno” (Tribunale Torino, Dott. Bruno Conca, decreto di omologa di un piano del consumatore, 31 dicembre 2018).

Sempre conseguentemente a detta omologa, la giurisprudenza ha ritenuto la necessità che il ricorrente affermi e dimostri l’eziologia patologica dell’indebitamento stesso (ludopatia), a mezzo documentazione medica di presa in carico del soggetto dal SSN.

Tali valutazioni sono state fatte proprie, senza la previsione dell’amministratore di sostegno, anche nel caso della omologa del piano di ristrutturazione del debito del consumatore, presso il tribunale di Napoli, gestore l’avv. Sergio Amicarelli, nella qualità di gestore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e nostro referente della Lpn Aps per il sociale di Arce, sezione di Formia.

La relazione del gestore della crisi è stata improntata proprio alla valutazione della ludopatia, come forma patologia e causa di esclusione di responsabilità nell’assunzione consapevole del debito.

Mentre la gestione della crisi da sovraindebitamento negli o.c.c. degli avvocati o dei dottori commercialisti contempla unicamente la gestione del debito da un punto di vista giuridico ed economico, nel caso degli o.c.c., presso i segretariati sociali, la molteplicità dei ruoli professioniali potrebbe consentire la gestione di tali situazioni anche da un punto di vista psicologico e rieduicativo.

A ciò va aggiunta la necessità di forme di educazione finanziaria presso scuole e istituzioni, allo scopo di far comprendere l’importanza della prevenzione di tali fenomeni.

Inoltre, determinante diventa anche un uso più consapevole di internet da parte dei bambini, dei ragazzi ed un controllo maggiore da parte dei genitori, per evitare che il gioco on line possa diventare una pericolosa abitudine.

“Acquistare vite e livelli” on line può essere un semplice gioco o un gioco semplice… comunque un gioco.

Rincorrere “il gioco”, oltre che a rendere la vita una merce a pagamento, dovrebbe avere una valenza completamente diversa.
Il gioco, quello puro e che dà gioia, è tutt’altro.