I NOSTRI STRUMENTI

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Gli strumenti legali per favorire la tutela dei soggetti indebitati

Tendenzialmente quando esiste un conflitto tra le parti, quindi nel nostro caso tra debitore e creditore, le parti decidono di farsi assistere dai propri legali per agire in giudizio, ossia si va in causa.

In considerazione della situazione economica, della necessità di certezza dei rapporti, della continuità dei rapporti, della eccessiva lunghezza del processo, dei costi eccessivi del processo, della incertezza del giudizio, stante la valutazione del giudice, del fatto che in caso di giudizio è un terzo a decidere, pertanto, vi è chi vince e chi perde e manca una soluzione condivisa, e del fatto che la transazione non è un titolo esecutivo e non tutela ne il creditore ne il debitore, i nostri professionisti preferiscono agire in sede giudiziale solo in via residuale.

Essi, infatti, nel caso in cui il debitore o il creditore si rivolga a noi preferiscono utilizzare i seguenti strumenti:

  • A.D.R. Alternative Dispute Resolution

  • Strumenti di composizione della crisi da inscolvenza e sovraindebitamento

  • Procedure negoziate del debito in camera di commercio

A.D.R. Alternative Dispute Resolution

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Conciliazione del consumo

Essa è relativa a tutti i rapporti tra debitore e creditore che sia un erogatore di acqua, luce, gas, telefonia, internet, commercio elettronico.

Le parti cercano di trovare un accordo, evitando di andare in giudizio.

Essa può essere effettuata sia qualora il debitore sia un privato cittadino che una impresa

Sarà cura dei nostri consulenti assistere il debitore nella procedura di conciliazione ed individuare l’organismo di conciliazione accreditato

Mediazione

Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la materia dei diritti disponibili, e in particolare debiti relativi a condominio, canoni di locazione abitativa o commerciale, comodato, affitto di azienda, affitto in genere, leasing, contratti bancari, finanziari, assicurativi, e comunque ad ogni tipo di contratto le parti ricercano la mediazione civile riferendosi ad un organismo di mediazione civile e commerciale accreditato al Ministero della Giustizia.

Grazie all’ausilio del mediatore le parti ricercano un accordo.

Sarà cura dei nostri consulenti assistere il debitore nella procedura di mediazione ed individuare l’organismo di mediazione accreditato

COSTI: i costi del legale sono definiti secondo il d.m. delle tariffe professionali dei legali. I costi della procedura sono definiti da d.m. 180.2010 e regolamento di procedura dell’organismo di mediazione.

E’ possibile accedere al gratuito patrocinio.

Arbitrato

Nel caso in cui la controversia tra debitore e creditori sia inerente ai rapporti con soci, amministratori, sindaci o comunque abbia natura contrattuale a qualsiasi titolo le parti potranno scegliere di chiedere l’intervento di un arbitro che intervenga proponendo una soluzione alle parti.

Sarà cura dei nostri consulenti assistere il debitore nella procedura arbitrale ed individuare la camera arbitrale

COSTI: i costi del legale sono definiti secondo il d.m. delle tariffe professionali dei legali. I costi della procedura sono definiti dal regolamento di procedura della camera arbitrale.

Differenze tra mediazione e arbitrato

 

La mediazione è gestita da un individuo imparziale e terzo conosciuto come mediatore, che si incontra con le parti coinvolte e lavora con le parti coinvolte per arrivare ad una soluzione o risoluzione. Il mediatore non può imporre una soluzione alle parti ma può solo elaborare una proposta.

L’arbitrato è molto simile a un mini tribunale in cui le parti hanno bisogno di presentare la loro causa a un collegio di arbitri, insieme a prove giustificative. L’arbitro quindi decide.

Inoltre, i costi dell’arbitrato sono più elevati rispetto ai costi delle procedure di mediazione.

Medarb

 

Le parti sono convenire che qualora non risolveranno la problematica in mediazione, procederanno con la procedura arbitrale

Clausola mediazione / arbitrato / medarb

 

Allo scopo di evitare potenziali giudizi, le parti potranno inserire negli statuti societari e nella contrattualistica la previsione che in caso di contenzioso verrà esperita la mediazione o l’arbitrato o entrambi prima di andare in giudizio

Titolo esecutivo

 

 

L’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti, dagli avvocati delle parti e dal mediatore è titolo esecutivo. Anche il lodo arbitrale è titolo esecutivo.

STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA INSOLVENZA E SOVRAINDEBITAMENTO

Nel caso in cui sono presenti più debiti, in capo al medesimo debitore verranno utilizzati gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, per i soggetti privati e le società di persone

  • a. Il piano del consumatore – piano di ristrutturazione dei debiti
  • b.L’accordo con i creditori – concordato minore
  • c..La liquidazione controllata del patrimonio d.Sovraindebitamento familiare e.incapienza

Sarà cura dei nostri consulenti assistere il debitore nella procedura di coomposizione della crisi ed individuare l’organismo della composizione della crisi accreditato competente territorialmente, e se possibile, facente parte della rete LPN Onlus.

COSTI: i costi del legale sono definiti secondo il d.m. delle tariffe professionali dei legali. I costi della procedura sono definiti da d.m. 202.2015 e D.L. 14.2019 e regolamento di procedura dell’organismo di composizione della crisi ( OCC ).

sovraindebitamento lpn onlus

E’ possibile accedere al gratuito patrocinio A tutela delle società di capitale indebitate, quindi, in crisi da insolvenza gli strumenti saranno:

  • h- Piani di risanamento
  • i- Piani di ristrutturazione
  • j- Convenzioni in moratoria
  • k- Procedure per i gruppi di impresa
  • l- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
  • m- Il concordato preventivo
  • n- Liquidazione giudiziale

Sarà cura dei nostri consulenti assistere il debitore nella procedura di coomposizione della crisi ed individuare l’organismo della composizione della crisi accreditato competente territorialmente, e se possibile, facente parte della rete LPN Onlus, oppure l’OCRI ( presso le Camere di Commercio ) competente territorialmente.

COSTI: i costi del legale sono definiti secondo il d.m. delle tariffe professionali dei legali. I costi della procedura sono definiti da d.m. 202.2015 e D.L. 14.2019 e regolamento di procedura dell’organismo di composizione della crisi d’impresa ( OCRI ). E’ possibile accedere al gratuito patrocinio

Composizione negoziata in Camera di Commercio

Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 118/2021 che introduce nell’ordinamento italiano l’istituto della composizione negoziata della crisi.

In cosa consiste questo nuovo istituto?

La composizione negoziata della crisi rappresenta uno strumento nuovo di aiuto alle imprese che si trovano in stato di difficoltà. Il decreto n. 118/2021 prevede anche il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022.

Tali misure sono state prese per far fronte alla difficile situazione creatasi a seguito dell’emergenza Covid-19.

I punti salienti del decreto in esame prevedono:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa; · l’introduzione della composizione negoziata della crisi;

  • anticipazione di alcune norme contenute nel codice della crisi d’impresa dell’insolvenza, modificando l’attuale legge fallimentare;

  • il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo II del ccii inerente le misure di allerta.

L’intento principale della negoziazione è quello di risolvere la crisi in modalità stragiudiziale evitando di ricorrere alle procedure concorsuali e fallimentari “classiche” molte più costose e lunghe.

Potranno ricorrere a questo nuovo istituto tutte le società definite fallibili, comprese quelle agricole qualora si trovino in una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario.

Le imprese potranno valutare la propria situazione di crisi utilizzando gli strumenti messi a disposizione della Camera di Commercio competente oppure, ove sussistano i presupposti, potranno continuare a rivolgersi agli organismi di composizione della crisi. Le Camere di Commercio entro il 15 novembre 2021 (data di entrata in vigore del dl 118/2021), dovranno dotarsi di tool specifici da caricare sul proprio portale web, in modo da offrire agli imprenditori una piattaforma telematica nella quale inserire determinati parametri che, debitamente incrociati tra di loro, faranno scaturire un risultato che “dirà” all’imprenditore se ci sono possibilità di risanamento e se è il caso di attivare la procedura di negoziazione della composizione della crisi da sovraindebitamento.

A “vigilare” sulla procedura ci sarà un esperto nominato da una commissione e scelto tra gli iscritti ad un apposito elenco tenuto dalle Camere di Commercio.

Se la negoziazione va a buon fine il debitore ha facoltà di:

  • sottoscrivere un accordo con uno o più creditori in modo da permettere all’impresa di continuare l’attività, almeno per i successivi due anni;

  • concludere una convenzione di moratoria ex art. 182 octies l.f;

  • sottoscrivere un accordo con i creditori che produce gli effetti ex art. 67, terzo comma, lettera d) l.f., previa “sottoscrizione” dell’esperto;

  • depositare una domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

Se la negoziazione non va a buon fine il debitore può:

  • predisporre un piano di risanamento o presentare una domanda di concordato preventivo o ricorrere all’amministrazione straordinaria;

  • presentare domanda di concordato semplificato come stabilito dall’art. 11, terzo comma, del dl 118/2021.

I soggetti che potranno accedere all’Elenco sia professionisti tenuti presso la Camera di Commercio saranno:

  • Gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli Avvocati che documentano precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso ‒ almeno in tre casi ‒ alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologat;

  • soggetti non iscritti in albi professionali, che documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Quale è il nostro ruolo?

Svolgeremo il ruolo di advisor, ossia di consulenti di parte ( avvocati e commercialisti ) che assisteranno le imprese che intenderanno accedere a questa procedura in camera di commercio.
I nostri advisor sono tutti avvocati/commercialisti titolari dei titoli di mediatore civile, gestore della crisi e negoziatori presso la Camera di Commercio.

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