Allo scopo di aggiornare quanto pubblicato all’indomani del decreto di Marzo, avente ad oggetto la moratoria di mutui e finanziamenti, ci preme contestualizzare la situazione e far comprendere a professionisti, utenti finali ed imprenditori quali siano le prospettive attuali in merito alla moratoria per legge.
Partiamo dalle aziende e dai titolari di partita iva
Il Decreto legge 104.2020 ( decreto di agosto ) all’art 65 ha disposto, ex lege, la proroga della sospensione dei mutui come segue:
Art. 65 Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020
- All’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
- Per le imprese gia’ ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita’, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalita’ previste dall’articolo 56.
- Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
- All’articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 5. La presente disposizione opera in conformita’ all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. Alle finalita’ di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all’articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l’ordinaria operativita’ del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Ne deriva che il termine di sospensione di mutui, finanziamenti, contratti di leasing, e rientro affidamenti e linee di credito non è più fissato al 30 settembre 2020, Bensì al 31 gennaio 2021.
- Tale misura è relativa ai mutui Aziendali e rappresenta un passaggio indispensabile per consentire alle aziende di acquisire liquidità, ma soprattutto di potersi riposizionare in maniera adeguata sul mercato.
- Va rilevato che alcun ulteriore adempimento dovrà essere richiesto da parte delle banche ai correntisti, allo scopo dell’ottenimento della proroga della moratoria, essendo prevista per legge.Nel caso di rifiuto o diniego, ulteriori richieste da parte degli Istituti bancari sarà possibile segnalare le condotte a Banca d’Italia e alla associazione bancaria italiana, allo scopo di sollecitare un intervento.
- Qualora vi fossero imprese che non abbiano presentato la richiesta di moratoria in precedenza, e comunque siano titolari dei presupposti, potranno procedere entro il 31 dicembre.
- Ricordiamo che tale tipologia di richiesta è relativa ai titolari di partita IVA, a qualsiasi titpolo, che abbiano il requisito della bancabilità, e che non abbiano subito segnalazioni antecedenti rispetto al mese di gennaio 2020.
Mutui prima casa
Dal 30 marzo al via le domande di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale per chi attraversa un momento di difficoltà dovuto all’emergenza coronavirus, secondo quanto previsto dal decreto “Cura Italia” misure che sono state ora ulteriormente estese con la legge di conversione. Dopo l’estensione introdotta con il decreto dello scorso 2 marzo, che ha dato la possibilità di congelare le rate del mutuo anche ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dall’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’emergenza coronavirus, è arrivata un’aggiunta col decreto “Cura Italia” che ha esteso infatti questa possibilità, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Con la legge di conversione sono state previste ulteriori estensioni: sono coperti i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale fino a 400.000 euro di capitale erogato e sono inclusi anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa. Ora con la legge di conversione del decreto liquidità la procedura di sospensione, fino al 31 dicembre 2020, diventa più veloce e parte dalla prima rata successiva alla presentazione della domanda alla banca.
Può accedere alla moratoria o alla sospensione coloro che hanno subito la riduzione dell’orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni.
Sia il mutuo che il richiedente, però, devono rispettare alcuni criteri precisi:
- normalmente il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione; ma le ultime norme hanno eliminato questo requisito per le domande presentate nei prossimi nove mesi;
- la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
- il capitale erogato del mutuo non può essere superiore a 400.000 euro (questa è una misura valida per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020, normalmente il limite è di 250.000 euro);
- il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;
- Normalmente l’Isee del richiedente non può essere superiore ai 30.000 euro, per i prossimi nove mesi non è richiesto il rispetto di questo limite;
- Per i prossimi nove mesi questa misura vale anche per autonomi (escluse le imprese ma vale per ditte individuali ed artigiani)e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.
- E sempre per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020 sono ammessi alla sospensione anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa, normalmente esclusi dalla sospensione come tutti i mutui che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche.
- Ultima novità introdotta con la legge di conversione del decreto liquidità e aggiornata con il decreto legge semplificazioni: la sospensione delle rate riguarda, fino al 17 dicembre 2020, anche i mutui per abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
- La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate.
Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi. Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro la sospensione delle rate, il Regolamento del Fondo prevede criteri diversi.
La sospensione potrà essere:
- di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
- di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
- di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
Ma il mutuatario può fare più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
Per i mutui indivisi delle cooperative la durata della sospensione dipende da quanti soci sono in difficoltà.
La sospensione sarà di massimo sei mesi se solo il 20% dei soci si trova in difficoltà, di massimo 12 mesi se si trova in difficoltà un numero di soci superiore al 20% e fino al 40%, e di massimo 18 mesi se si trova in difficoltà più del 40% dei soci della cooperativa.
PRESTITI PERSONALI
Per i prestiti personali può farsi riferimento all’accordo Abi-consumatori e chiedere la sospensione dei finanziamenti per un periodo massimo di 12 mesi, restando ferme eventuali moratorie già concesse.
Occorre tener presente che la sospensione è solo uno spostamento in avanti del piano di ammortamento e non un annullamento del debito che, comunque dovrà essere saldato.
Legal Professional Network e LPN Onlus sono a disposizione di cittadini, famiglie, imprese e titolari di partitva iva che eventualmente possano incontrare difficoltà nell’ottenimento di quanto previsto dalla legge e, pertanto, chiunque avesse necessità di informazioni, chiarimenti o di un nostro intervento, potrà rivolgersi alla nostra sede legale o alle sedi operative presenti sul territorio.