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Debito, Debitori, Soluzioni

Indebitamento Sovraindebitamento Insolvenza

La LPN APS nasce con l’obiettivo di assicurare tutela a tutti quei soggetti privati, che a titolo personale o societario, si trovano ad affrontare la difficile realtà dei debiti, specie in seguito ai fatti accaduti nei mesi iniziali del 2020.

La crisi sanitaria, la crisi economica e finanziaria, il blocco delle attività lavorative o comunque il rallentamento delle attività lavorative, siano esse professionali, imprenditoriali, industriali, artigiane e a qualsiasi titolo hanno comportato, ad oggi, che la maggior parte dei cittadini italiani, che non siano dipendenti pubblici o dipendenti privati di grandi aziende e colossi si trovino in difficoltà economica. Ciò non esclude che, anche i dipendenti pubblici o di enti privati possano trovarsi in una situazione di crisi economica e finanziaria.

Sebbene la maggior parte dei nostri professionisti operi nel settore dell’indebitamento, del sovraindebitamento e della insolvenza già da anni, ad oggi il problema DEBITO diventa sempre più delicato e di difficile soluzione sia per i debitori che per i creditori, poiché la mancanza di liquidità ed il ritardo nei pagamenti ha genera una crisi sia finanziaria, che economica, che patrimoniale, ma soprattutto sociale e personale.

Quale è il nostro obiettivo?

Aiutare i soggetti

  • INDEBITATI
  • SOVRAINDEBITATI
  • INSOLVENTI

Che sono tutti soggetti con un unico comune denominatore, ossia il debito, il non poter far fronte agli obblighi assunti, quali il contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, dell’immobile in cui si tengono le attività lavorative, dei contratti di finanziamento, delle fatture dei fornitori, delle bollette per le utenze, e di somme a qualsiasi titolo.

Come?

Attraverso strumenti giuridici, economici, sociali e anche di crescita personale che consentano di avere un approccio differente e proposito con la realtà quotidiana in continua evoluzione.

La tutela giuridica si avvale degli strumenti giudiziali e stragiudiziali previsti dalla normativa nazionale europea ed internazionale a tutela di chi sia parte in un rapporto debitorio.

La tutela economica e finanziaria prevede l’uso di strumenti economici, di esame programmazione e pianificazione aziendale e personale.

La tutela sociale considera la necessità di comprendere in quale contesto si è generato il debito, prevedendo anche l’utilizzo di strumenti a tutela di chi abbia subito le condizioni della crisi economica e sociale, strumenti di natura sociale e psicologica.

Gli strumenti di crescita personale consentono di rivedere la propria persona, i propri obiettivi, quando vi sia stato un cambiamento e una trasformazione che abbia comportato l’evoluzione di una situazione socio-economica.

La tutela globale comporta l’adozione di tutte le misure a tutela dei soggetti debitori, allo scopo di accompagnarli nella gestione della crisi da indebitamento, sovraindebitamento ed insolvenza.

Quale la differenza tra indebitamento, sovraindebitamento ed insolvenza?

Si è indebitati quando si riesce a pagare i propri debiti, senza alcuna difficoltà

Si è sovra-indebitati quando vi è una sproporzione tra le proprie risorse economico e finanziarie ( stipendi, rendite, utili e ricavi ) e i propri debiti ( mutui, finanziamenti, costi )

Si è insolventi quando vi è la impossibilità di far fronte ai propri debiti, con conseguente fallimento dell’impresa.


Legge 3.2012 – D. LGS 14.2019  – D. LGS 147.2020

Codice della Crisi e della Insolvenza

Originariamente gli strumenti a tutela dei debitori erano rappresentanti unicamente dagli istituti processuali:

  • della memoria di costituzione, nel caso in cui veniva ricevuto un atto di citazione;
  • dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso sia stato ricevuto un decreto ingiuntivo;
  • dell’opposizione a precetto, nel caso di notifica di un precetto;
  • dell’opposizione a pignoramento, nel caso di notifica di un atto di pignoramento;
  • dell’opposizione a ricorso di fallimento, nel caso di fallimento;
  • dell’opposizione all’esecuzione, nel caso di procedura esecutiva immobiliare o mobiliare.

Tuttavia, qualora un soggetto avesse vari debiti, si ritrovava costretto ad agire in giudizio per tutte la posizioni pendenti, conferendo vari incarichi ad i legali e sostenendo vari costi di giudizio e dovendo aspettare i tempi del giudizio.

Nel caso di esecuzioni immobiliari, poi, non sempre appariva facile ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, rischiando, pertanto, che l’immobile di proprietà sia a titolo personale che aziendale potesse essere ceduto a terzi a mezzo asta o qualsiasi altra procedura competitiva.

Ciò comportava un enorme aggravio di costi per il debitore, sia privato che imprenditore, col rischio che in alcuni giudizi potesse essere vincitore ed in altri soccombendente, ossia, che potesse subire una sentenza non favorevole.

Legge 3.2012

e decreto legislativo 14.2019 – 170.2020

 

Con la legge 3.2012, nota come legge salvasuicidi, il legislatore, in ossequio alle previsioni dell’Unione Europea, introduceva una serie di norme a tutela dei soggetti sovraindebitati, qualora fossero soggetti che in Italia venivano definiti come non fallibili, cioè non assoggettabili alla normativa fallimentare.

La norma era indirizzata, quindi, a tutti i soggetti privati ed imprenditoriali, fuorché alle società di capitale, ossia le S.r.l., le S.p.a., le S.a.p.a.

Gli strumenti previsti dalla normativa a tutela dei debitori erano:

  1. Il piano del consumatore
  2. L’accordo con i creditori
  3. La liquidazione controllata del patrimonio

Con il decreto legislativo 14.2019 viene innovata totalmente la legge fallimentare, poiché viene eliminato totalmente l’istituto del fallimento ed introdotta la liquidazione giudiziale e vengono innovati gli strumenti a tutela del debitore, ivi compreso il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione controllata del patrimonio.

A tutele del debitore che sia un privato cittadino o titolare di partita iva, ma non titolare di una srl, spa, o sapa, i rimedi previsti sono:

  • Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
  • Il concordato minore ( ex accordo con i creditori )
  • La liquidazione controllata del patrimonio
  • Procedure familiari
  • Incapienza

A tutela delle società di capitale indebitate gli strumenti sono:

  • Piani di risanamento
  • Piani di ristrutturazione
  • Convenzioni in moratoria
  • Procedure per i gruppi di impresa
  • Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
  • Il concordato preventivo
  • Liquidazione giudiziale

COME FA UN PRIVATO CITTADINO O UN IMPRENDITORE A DISTRICARSI TRA TUTTI QUESTI STRUMENTI E A CAPIRE QUALE STRUMENTO PUO’ ESSERE ADATTO AL SUO CASO?

Tutela Soggetti Privati e Famiglie

I privati cittadini che non siano titolari di partita iva potranno accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Tale piano ha l’obiettivo di consentire al debitore di ottenere una riduzione del debito e anche una dilazione del piano dei pagamenti, purché dimostri di essere meritevole, ossia di non aver sottoscritto debiti con la consapevolezza di non essere in grado di pagarli.

Nel piano del consumatore possono rientrare i debiti relativi a:

  • Mancato pagamento del mutuo per l’acquisto dell’abitazione
  • Mancato pagamento di finanziamenti e prestiti
  • Mancato pagamento di leasing privati
  • Mancato pagamento di bollette condominiali
  • Mancato pagamento di onorari professionali ( avvocati, medici etc )
  • Mancato pagamento di lavori e prestazioni a qualsiasi titolo che non abbiano carattere professionali
  • Tributi, imposte e tasse tutto quello che ha a che fare con agenzia riscossione

Tutela piccoli e medi imprenditori, artigiani, professionisti, associazioni, comitati, startup, ditte individuali


Nel caso dei piccoli e medi imprenditori, artigiani, professionisti, associazioni, comitati, start up, ditte individualila procedura da attivare è quella dell’accordo con i creditori, alla luce della riforma denominata concordato minore.

I debiti contratti da tali soggetti sono caratterizzati dall’elemento della professionalità, ossia dalla presenza della partita iva o di un codice fiscale identificativo di una attività aziendale.

In questo caso, vengono inseriti nella proposta di accordo tutti di debiti, sia di natura aziendale che personale.

Tutele per società di persone e capitali


COME COMPRENDERE QUALI PROCEDURE VANNO SEGUITE PER QUALI SOCIETA’?

Per le società di persone viene attivata la procedura del concordato minore, per le società di capitale possono essere attivati i piani di ristrutturazione, il concordato e la liquidazione giudiziale.

Amministratori, Soci e Fideiussori



Ad amministratori e soci viene applicata la procedura del concordato minore o della liquidazione controllata del patrimonio, ma non del piano di ristrutturazione per i consumatori

Ai fideuissori dipende da un fattore.

Se il fideuissore è socio e parte operativa ed integrante della società per la quale è stata attivata la procedura, viene applicata la procedura di concordato minore

Se il fideissore è una persona fisica esterna alla società, che non fa più parte del contesto sociale ( ex moglie, ex marito, ex socio ) può essere applicata anche la procedura del piano di ristrutturazione dei debiti, qualora si riesca a provare che manca il carattere della imprenditorialità nel soggetto fideuissore o garante.

CHIARIMENTI A DUBBI

MA SOPRATTUTTO QUALI DEBITI POSSONO RIENTRARE NELLE SINGOLE PROCEDURE?

Nelle procedure possono rientrare, anzi devono rientrare tutti i debiti contratti dal debitore a titolo personale o aziendale.

Qual’è lo scopo di queste procedure?

Ottenere dilazionamenti e riduzioni dei debiti e la sospensione di eventuali procedure esecutive

Ottenere la esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti personali o aziendali, nel senso che alla conclusione dello strumento adottato, il debitore sarà “pulito” da tutte le posizioni debitorie precedenti.

Quando posso essere sospese le procedure esecutive, cioè le vendite all’asta e i pigniramenti? 

Nel caso del piano di ristrutturazione dei debiti la sospensione delle procedure esecutive non è automatica, ma deve essere concessa dal giudic.

Nelle altre ipotesi, la sospensione delle procedure è automatica non appena viene dichiarata aperta la procedura, pertanto, le procedure vengono sospese.

E se un debitore non ha beni e non è titolare di redditi, può accedere alla procedura per cancellare i debiti?

In questo caso esiste la procedura del cosiddetto debitore incapiente che, se pur privo di beni, può ottenere l’esdebitazione.

COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI L’INDEBITAMENTO E’ RELATIVO AD UN NUCLEO FAMILIARE?


Nel caso di indebitamento di un nucleo familiare esiste la procedura dell’indebitamento familiare, ossia, una procedura unica, con la struttura del piano del consumatore per tutti i componenti del nucleo familiare, a meno che un componente non sia imprenditore. In quel caso, vi sarà il concordato minore per il nucleo familiare

Ci sono i requisiti comuni a queste procedure?

Per accedere a queste procedure occorre:

  • Meritevolezza, ossia i debiti devono essere stati assunti nella presumibile presunzione di poter essere pagati ed onorati
  • Mancanza di atti in frode ai creditori e dispositivi, ossia il debitore non deve aver venduto beni nell’ultimo quinquennio, allo scopo di sottrarli ai creditori
  • Mancanza di procedure penali pendenti e di condanne per reati contro il patrimonio

Chi si può rivolgere a noi?


Debitore
  • Privati cittadini
  • Famiglie
  • Piccoli e medi imprenditori
  • Artigiani
  • Commercianti
  • Professionisti
  • Associazioni
  • comitati
  • start up
  • ditte individuali
  • società di persone
  • società di capitali
  • soci
  • amministratori
  • fideuissori
  • garanti
  • chiunque abbia debiti
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  • Fatture professionisti
  • Fatture e spese mediche
  • Fatture fornitori
  • Fatture gestori energia, acqua, luce, gas
  • Tributi, tasse e imposte
  • Debiti con enti impositori ( agenzia entrate, camera di commercio, comuni )
  • Debiti con enti riscossori ( agenzia entrare e riscossione privata )
  • Debiti con i dipendenti
  • Debiti con i soci, amministratori e fideuissori
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